PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI PROMOTORI FINANZIARI NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Il presente Studio è stato redatto dal Dott. Luigi Rizzi Dello "Studio Rizzi" - Ufficio Studi e Ricerche".
Il documento si propone di indicare i principali obblighi che devono essere osservati nell'esercizio della professione di Promotore Finanziario.
1. Obblighi dei Promotori Finanziari nei confronti delle commissioni
1. Comunicazioni alle competenti commissioni:
a) luoghi di conservazione della documentazione relativa alla propria attività;
b) ogni variazione degli elementi informativi circa la documentazione conservata, relativa alla propria attività;
c) ogni variazione relativa al proprio comune di residenza e al proprio indirizzo entro dieci giorni dalla data della intervenuta variazione;
d) eventuale perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia.
2. Ambito di attività dei Promotori Finanziari
I Promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.
3. Incompatibilità dei Promotori Finanziari
L'attività di Promotore è incompatibile:
a) con l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;
b) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'art. 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;
c) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;
d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;
e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;
f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.
4. Regole generali di comportamento dei Promotori Finanziari
1) I Promotori Finanziari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;
2) devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano;
3) devono rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico;
4) sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi in cui:
a) la CONSOB chieda ai Promotori Finanziari o ai soggetti che si avvalgono di Promotori Finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini;
b) la CONSOB effettui ispezioni e richiede l'esibizione di documenti e il compimento di atti ritenuti necessari;
c) le commissioni chiedano al Promotore Finanziario informazioni e documenti;
d) le commissioni chiedano l'audizione del Promotore Finanziario, anche su sua richiesta;
e) le commissioni chiedono informazioni e documenti ad altra commissione e al soggetto abilitato per conto del quale opera il Promotore Finanziario.
5. Regole principali di comportamento dei Promotori Finanziari nei confronti degli investitori
Il Promotore Finanziario deve:
1) consegnare all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del Promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso dai contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ovvero a distanza;
2) deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa:
3) deve chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;
4) deve illustrare all'investitore in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei contenuti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;
5) deve consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
6) deve consegnare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
7) può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;
8) non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
Si segnala che sul sito internet www.risparmiatorionline.it (http://www.risparmiatorionline.it/index.php?lang=it&s=studicommenti) è disponibile un documento completo relativo all'attività di mediatore creditizio ed alla sua compatibilità con quella di mediatore creditizio.
Per ogni chiarimento o delucidazione Vi invitiamo a contattarci accedendo alla Sezione "Contattaci", o ad telefonare ai seguenti numeri (06 80690205; 02 48028441).
Vi invitiamo inoltre a consultare i documenti di consulenza contenuti nella Sezione "Studi e Commenti".