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PROMOTORI FINANZIARI: POSSONO SVOLGERE L'ATTIVITA DI MEDIATORE CREDITIZIO SENZA BISOGNO DI ISCRIVERSI ALL'APPOSITO ALBO

La Consob, chiamata a rispondere ad alcuni quesiti in merito alla possibilità per i promotori finanziari di svolgere anche l'attività di mediatore creditizio ha, recentemente, affermato la compatibilità tra le due attività ed ha fornito dei chiarimenti in proposito.
L'attività di mediatore creditizio è riservata alle persone fisiche che siano iscritte in un apposito Albo istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), sotto l'alta vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Anche per i promotori finanziari è richiesta l'iscrizione in uno specifico Albo tenuto dalla Consob.
Per giungere all'affermazione della compatibilità tra le due attività la Commissione ha preso spunto dal disposto dell'art. 16 della legge n. 108/1996 il quale stabilisce che i promotori finanziari possono svolgere attività di mediazione creditizia senza necessità di iscriversi all'Albo dei mediatori istituito presso il Ministero dell'Economia e tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi.
In tal modo l'affermata compatibilità tra le due attività trova un fondamento normativo riscontrato nell'ambito della disciplina dei promotori finanziari.

La Commissione, ha poi argomentato che la figura professionale del mediatore creditizio presenta delle analogie con quella del broker assicurativo. Pertanto, poiché la Consob con riguardo a quest'ultima figura aveva già ritenuto esistente la compatibilità con l'attività di promotore finanziario, tale compatibilità non può non sussistere, pena una profonda incongruenza, anche nel caso dell'analoga figura di mediatore creditizio.

Tuttavia, sebbene i promotori possano svolgere la suddetta attività senza la necessità di iscriversi nell'apposito Albo, sono tenuti al rispetto di alcune regole di correttezza e di trasparenza.

In particolare, è necessario che il promotore informi il proprio intermediario del fatto che sta svolgendo, contemporaneamente, anche, l'attività di mediazione creditizia. Tale comunicazione è di particolare importanza poiché il promotore potrà svolgere quest'ultima attività solo nel caso in cui l'intermediario per cui lo stesso opera, non svolga attività di concessione di finanziamenti o di distribuzione di prodotti finanziari di erogazione. Ciò, come ha spiegato la stessa Commissione, al fine di evitare che un soggetto ricopra contemporaneamente posizioni similari che possano ingenerare confusione nella clientela.

Infatti la stessa persona si troverebbe a svolgere mansioni caratterizzate, rispettivamente, da imparzialità ed equidistanza dalle parti, come avviene per il mediatore creditizio, ed altre che si realizzano nell'ambito di un rapporto contrattuale con un determinato intermediario, come nel caso del promotore finanziario.

L'obbligo di comunicazione sopra indicato non sussiste nei casi in cui l'intermediario svolga in proprio attività di mediazione creditizia, avvalendosi di promotori finanziari, e nell'ipotesi in cui il promotore finanziario non operi per conto di alcun intermediario.

Si segnala che sul sito internet www.risparmiatorionline.it (http://www.risparmiatorionline.it/index.php?lang=it&s=studicommenti) è disponibile un documento completo relativo all'attività di mediatore creditizio ed alla sua compatibilità con quella di mediatore creditizio.

 

Rubrica curata da: Dott. Luigi Rizzi

Per ogni chiarimento o delucidazione Vi invitiamo a contattarci accedendo alla Sezione "Contattaci", o ad telefonare ai seguenti numeri (06 80690205; 02 48028441).
Vi invitiamo inoltre a consultare i documenti di consulenza contenuti nella Sezione "Studi e Commenti".



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