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Antiriciclaggio: la firma digitale è strumento idoneo per identificare un soggetto che opera a distanza

Il parere dell'Ufficio Italiano Cambi sull'utilizzo della firma digitale per le identificazioni antiriciclaggio
Al fine di semplificare gli obblighi posti dalla normativa sull'antiriciclaggio a carico degli intermediari finanziari, l'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), il 14 giugno 2001, ha pubblicato un parere con il quale si consente l'impiego della firma digitale per l'identificazione dei soggetti che compiono operazioni finanziarie "a distanza", cioè inter absentes, come avviene nel Trading on line.
Con tale parere l'U.I.C. ha riconosciuto la possibilità di identificare il cliente della banca o di un qualsiasi altro intermediario finanziario attraverso una sottoscrizione virtuale, la firma digitale per l'appunto, che viene, così, a sostituire quella autografa apposta in presenza dell'incaricato della Banca o della SIM, come richiesto dalle norme in materia di antiriciclaggio.
Il dispositivo della firma digitale, che consiste nel risultato di una procedura informatica, deve essere rilasciato al soggetto che ne fa richiesta, da un ente certificatore che rilascerà la firma solo se il cliente dell'intermediario o della banca, abbia fornito, personalmente le proprie generalità all'ente certificatore.
A tale scopo l'ente certificatore deve prevedere nel proprio "manuale operativo" - che lo stesso è tenuto obbligatoriamente a tenere - , che il procedimento di identificazione del soggetto richiedente la firma digitale avvenga alla presenza dello stesso cliente e nel rispetto di tutti i requisiti prescritti in proposito dalla legge n. 197/1991 come successivamente specificati dal D.M. del 19 dicembre 1991.
Inoltre, è richiesto che il certificatore garantisca la diffusione del provvedimento di revoca o di sospensione, e nel caso in cui debba procedere al rinnovo del certificato, lo stesso ente deve verificare nuovamente l'identità del cliente.
L'intermediario, invece, potrà avvalersi della identificazione già effettuata dal certificatore che ha rilasciato la firma digitale al cliente, solo se avrà preventivamente stipulato con lo stesso un'apposita convenzione dalla quale risulti l'impegno assunto dal certificatore di procedere all'identificazione del cliente in conformità agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
In ogni caso l'intermediario che accetti operazioni con la firma digitale non è esonerato da responsabilità nel caso in cui venga riscontrata la violazione dei suddetti obblighi.

Rubrica curata da: Dott. Luigi Rizzi

Per ogni chiarimento o delucidazione Vi invitiamo a contattarci accedendo alla Sezione "Contattaci", o ad telefonare ai seguenti numeri (06 80690205; 02 48028441).
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